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Sez. U, Sentenza n. 5601 del 22/05/1995 (Rv. 492372 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO | Disciplina ex art. 683 cod. proc. civ. previgente rispetto alla legge n. 353 del 1990 - Applicabilità- Limiti - Compimento del primo atto utile da parte del sequestrante nel termine di quindici giorni dal primo atto di esecuzione del sequestro - Sufficienza.
Stato
decisa il 1995-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492372-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO

L'art. 683 cod. proc. civ. (nel testo vigente prima della riforma operata con legge n. 353 del 1990) - che prevede l'inefficacia del sequestro conservativo concesso "ante causam", fra l'altro, se nel termine previsto dal primo comma dell'art. 680 (quindici giorni dal primo atto di esecuzione del sequestro) il sequestrante non abbia introdotto, oltre al giudizio di convalida, anche quello di merito - opera anche nel caso di controversia devoluta ad arbitri stranieri; tuttavia, in siffatta ipotesi, perché sia soddisfatto il requisito normativo, è sufficiente che nel termine predetto sia compiuto il primo atto utile da parte del sequestrante, svincolato da qualsiasi iniziativa o collaborazione del sequestrato, come la richiesta del giudizio arbitrale, ove il collegio sia già composto, ovvero la nomina dell'arbitro di parte, se il collegio debba essere ancora costituito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 683

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)