Sez. 1, Sentenza n. 45248 del 22/10/2003 Cc. (dep. 24/11/2003) Rv. 226908 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Competenza fissata dall'art. 11 cod. proc. pen. - Natura di competenza funzionale e non per territorio - Conseguenze in tema di deducibilità.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI
La speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti riguardanti i magistrati ha natura di competenza funzionale e non di competenza per territorio. Essa pertanto può essere eccepita o rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 21, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)