Sez. 6, Sentenza n. 9834 del 26/10/1999 Ud. (dep. 19/09/2000) Rv. 220801 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Competenza fissata dall'art. 11 cod. proc. pen. - Natura di competenza per territorio e non funzionale - Conseguenze in tema di deducibilità.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI
La speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti riguardanti i magistrati ha natura non di competenza funzionale ma di competenza per territorio. Essa non può pertanto essere eccepita o rilevata dopo il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., neppure se la possibilità di proporre l'eccezione sorga successivamente nel corso del dibattimento. (Vedi Corte cost., sentenze n. 381 del 1999 e n. 521 del 1991).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)