Sez. 6, Sentenza n. 43499 del 03/10/2003 Ud. (dep. 13/11/2003) Rv. 228184 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Competenza fissata dall'art. 11 cod. proc. pen. - Natura di competenza funzionale e non per territorio - Conseguenze in tema di deducibilità.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI
La competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti riguardanti i magistrati ha natura di competenza funzionale e non già territoriale, di guisa che può essere eccepita o rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Vedi Corte cost., sentenza n. 51 del 1998).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)