Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 18/10/1978 (Rv. 394352 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE - RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA SOPRAVVENUTA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE - RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA SOPRAVVENUTA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'eccessiva onerosita sopravvenuta, che, ai sensi dell'art 1467 cod civ, giustifica la risoluzione della vendita a consegne ripartite, non puo consistere in variazioni del costo della merce rientranti nella normale oscillazione dei prezzi delle materie prime, e quindi nell'alea normale del contratto, ma deve consistere in abnormi cause di natura economica e finanziaria, non importa se di carattere generale o particolare, che incidano sui prezzi in maniera straordinaria ed imprevedibile, ed il cui apprezzamento e riservato al giudice del merito. (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del merito, con cui era stata esclusa l'onerosita sopravvenuta, invocata dal compratore, essendo intervenuta una variazione dei prezzi della merce venduta, corrispondente al sei per cento in meno rispetto all'importo complessivo del prezzo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)