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Sez. 2, Sentenza n. 670 del 05/02/1982 (Rv. 418435 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON INFLAZIONE E SVALUTAZIONE IN CORSO - RIMEDIO EX ART. 1467 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418435-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON INFLAZIONE E SVALUTAZIONE IN CORSO - RIMEDIO EX ART. 1467 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ - CONDIZIONE.*

Il rimedio di cui all'art. 1467 cod. civ. (risoluzione per eccessiva onerosità dei contratti a esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita) può essere invocato anche quando il contratto sia stato stipulato allorché l'inflazione e la svalutazione sono in corso, purché però, nell'arco di tempo tra la conclusione del contratto e la data prevista per la sua esecuzione, tale misura abbia assunto una misura assolutamente straordinaria ed imprevedibile rispetto al momento in cui il contratto venne concluso. (V 4676/78, mass n 394352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)