Sez. 2, Sentenza n. 670 del 05/02/1982 (Rv. 418435 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON INFLAZIONE E SVALUTAZIONE IN CORSO - RIMEDIO EX ART. 1467 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ - CONDIZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON INFLAZIONE E SVALUTAZIONE IN CORSO - RIMEDIO EX ART. 1467 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Il rimedio di cui all'art. 1467 cod. civ. (risoluzione per eccessiva onerosità dei contratti a esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita) può essere invocato anche quando il contratto sia stato stipulato allorché l'inflazione e la svalutazione sono in corso, purché però, nell'arco di tempo tra la conclusione del contratto e la data prevista per la sua esecuzione, tale misura abbia assunto una misura assolutamente straordinaria ed imprevedibile rispetto al momento in cui il contratto venne concluso. (V 4676/78, mass n 394352).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)