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Sez. 2, Sentenza n. 6867 del 14/12/1982 (Rv. 424521 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - CONTRATTI DI FORNITURA DI MERCE A CONSEGNE RIPARTITE - CONFIGURABILITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424521-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - CONTRATTI DI FORNITURA DI MERCE A CONSEGNE RIPARTITE - CONFIGURABILITÀ - CRITERI.*

L'eccessiva onerosità sopravvenuta, che, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., giustifica la risoluzione dei contratti di fornitura di merce a consegne ripartite, non è ravvisabile nella mera variazione del costo della merce rientrante nella ordinaria oscillazione dei prezzi delle materie prime e, quindi, nell'alea normale del contratto, dovendo consistere in abnormi cause di natura economica e finanziaria, di carattere generale o particolare, che incidano sui prezzi stessi in maniera straordinaria e imprevedibile. (V 670/82, mass n 418435; (V 4676/78, mass n 394352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)