Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7339 del 23/03/2018 (Rv. 648493 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile - Tardività - Infondatezza ritenuta con ordinanza - Riesame in sede decisoria - Esclusione - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Preclusione - Fondamento - Mutamento del rito - Irrilevanza.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO
Qualora il convenuto proponga tardivamente un'eccezione di incompetenza per materia o per territorio inderogabile o per valore, secondo il regime dell'art. 38 c.p.c. ed il giudice, senza avvedersi della tardività, la reputi infondata con un'ordinanza ex art. 187, comma 3, c.p.c., non preceduta da invito a precisare le conclusioni (nel rito ordinario) o da invito alla discussione (nel rito del lavoro ed assimilati), e dunque non impugnabile ai sensi dell'art. 42 c.p.c., egli non può successivamente in sede decisoria riesaminare la questione e dichiarare l'incompetenza, ostandovi la tardività dell'eccezione di parte; né tale potere gli si potrebbe riconoscere sulla base della rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza nei casi di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., in quanto la delibazione di infondatezza della relativa eccezione di parte, compiuta nella udienza di trattazione, ne ha determinato la definitiva preclusione, nonostante il disposto mutamento dell'originario rito locatizio in rito ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)