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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18383 del 20/09/2016 (Rv. 641611 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Art. 38, comma 3, c.p.c. - Termine per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Modalità di esercizio del potere - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641611-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO

Il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ex art. 38, comma 3, c.p.c. va svolto in modo chiaro ed inequivocabile, onde stimolare il contraddittorio e l'esercizio consapevole del diritto di difesa, e non oltre l'udienza ex art. 183 c.p.c., non potendo valere allo scopo, qualora l'eccezione sia stata sollevata da una parte (nella specie, peraltro, tardivamente), il rinvio ripetuto della causa, con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., anche per la trattazione dell'eccezione medesima, senza che il giudice manifesti tempestivamente ed espressamente l'intendimento di sollevare la questione d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)