Sez. 3, Ordinanza n. 6579 del 18/03/2009 (Rv. 607589 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE | Modalità di proposizione - Inosservanza - Conseguenze - Mancato rilievo dell'incompetenza da parte del giudice - Impugnazione della sentenza per incompetenza - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE
L'impugnazione della sentenza per violazione delle regole sulla competenza per valore presuppone, oltre alla sussistenza del vizio in questione, la tempestiva proposizione dell'eccezione d'incompetenza da parte del convenuto, con chiara affermazione delle ragioni che la giustificano, ed il mantenimento di tale eccezione, con altrettanta chiarezza, nelle conclusioni precisate e negli scritti difensivi presentati ad illustrazione delle stesse, determinandosi altrimenti una preclusione processuale al rilievo della questione di competenza, che il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio soltanto entro la prima udienza di trattazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, rilevando che l'eccezione d'incompetenza sollevata nelle conclusioni della comparsa di risposta non era accompagnata dall'illustrazione delle relative ragioni, e non era stata ribadita nella comparsa conclusionale, in cui il convenuto aveva insistito per il rigetto della domanda nel merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)