Sez. 5, Sentenza n. 10628 del 11/08/2000 (Rv. 539462 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Obbligazione dell'Amministrazione Finanziaria - Interessi scaduti - Anatocismo - Applicabilità - Ostatività del disposto dell'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
Il contribuente può conseguire, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1283 cod. civ., la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito IVA, senza che l'applicabilità dell'istituto dell'anatocismo trovi ostacolo nel disposto dell'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)