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Sez. 5, Sentenza n. 11867 del 06/08/2003 (Rv. 565693 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Obbligazione dell'amministrazione finanziaria - Interessi scaduti - Anatocismo - Domanda - AmmissibilitĂ  - Formulazione in sede di giudizio di ottemperanza - LegittimitĂ  - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565693-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Il contribuente che chiede il rimborso del credito d'imposta può avere diritto a conseguire la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici, ma, ove tali interessi siano richiesti in sede di giudizio di ottemperanza, il giudice deve accertare se tale domanda abbia o meno formato oggetto del "decisum" in sede ordinaria, dichiarando, per l'effetto, inammissibile la domanda stessa se formulata "ex novo" nel detto giudizio di ottemperanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)