Sez. 1, Sentenza n. 9273 del 03/09/1999 (Rv. 529599 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Credito IVA - Rimborso - Ritardo - Interessi anatocistici - Applicabilità - Ostatività all'applicazione dell'anatocismo del disposto dell'art. 38 bis del d.P.R. n. 633/72, delle disposizioni regolanti il rimborso delle imposte versate in eccedenza o delle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
Il contribuente può conseguire, sotto condizione di verifica positiva dei presupposti configurati dall'art. 1283 cod. civ. e nei limiti consentiti da tale disposizione, la condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito IVA, senza che l'applicabilità dell'istituto dell'anatocismo trovi ostacolo nel disposto dell'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, né, in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto o nelle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)