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Sez. 3, Sentenza n. 5393 del 02/06/1998 (Rv. 515998 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Designazione dalla cassazione - Competenza funzionale - Immodificabilità - Sopravvenienza di norme modificatrici della competenza - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1998-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515998-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE

La designazione del giudice di rinvio contenuta nella pronuncia di cassazione ai sensi dell'art. 383 cod. proc. civ. determina una competenza funzionale del suddetto giudice, non suscettibile di successive contestazioni, nemmeno in relazione alla sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)