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Sez. 1, Sentenza n. 11621 del 15/10/1999 (Rv. 530656 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO | Responsabilità della banca trattaria verso il traente, nel caso di pagamento non al prenditore ma ad un terzo previa girata - Condizioni - Prenditore ente collettivo - Timbro con dicitura della sigla di questo e sottostante girata, con firma illeggibile, di " un delegato" - Inidoneità ad obbligare cartolarmente l' ente - Fondamento - Art. 11 R.D. 1736 del 1933 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530656-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO

È responsabile verso il traente la banca trattaria di un assegno bancario, non pagato all'ente collettivo prenditore, ma ad un terzo, previa girata, con firma illeggibile, apposta dopo un timbro recante la sigla dell'ente e la dicitura " un delegato", perché, ai sensi dell'art. 11 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, per la validità della sottoscrizione di un'obbligazione cartolare è necessario che essa contenga il nome, anche abbreviato o indicato con la sola iniziale, il cognome o la ditta dell'obbligato e tale disposizione è applicabile anche agli enti collettivi, sì che, in difetto di tali requisiti, e salvo che il segno grafico del girante sia noto e riconoscibile, la menzione dell'ente è insufficiente ad obbligare il medesimo, mentre viceversa non è necessaria la specificazione del rapporto di rappresentanza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 11, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 14, Cod. Civ. art. 2012, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)