Sez. L, Sentenza n. 13484 del 23/06/2005 (Rv. 582031 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Svolgimento di mansioni superiori - Diritto alla promozione per superamento del termine di legge - Esclusione ex artt. 80 legge n. 245 del 1958 e 12 legge n. 42 del 1979 - Vigenza della normativa dopo la privatizzazione del rapporto - Configurabilità - Termine finale - Diritto al trattamento retributivo delle mansioni svolte - Decorrenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI
I dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 425 del 1958 e 12 della legge n. 42 del 1979 - rimasti in vigore, pur dopo la privatizzazione del rapporto, fino alla stipulazione del contratto collettivo del 1988 -, non acquisivano il diritto alla promozione in conseguenza dello svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore neanche nel caso in cui la relativa assegnazione si protraesse oltre il termine massimo al riguardo previsto dalla legge. Tuttavia spettavano loro, per il periodo di svolgimento delle mansioni superiori, le differenze retributive correlate al trattamento economico della qualifica corrispondente. Tale diritto, che ex art. 80 della legge n. 425 cit. competeva "dopo i primi tre mesi", con l'entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 42 cit. (come, poi, confermato anche dall'art. 8 della legge n. 292 del 1984) spettava fin "dal primo giorno della utilizzazione stessa" nelle mansioni superiori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 425 art. 80, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)