Sez. 1, Sentenza n. 6508 del 02/04/2004 (Rv. 571951 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Diritto di difesa dell'imprenditore - Modalità di esercizio - Rinvio a richiesta di parte - Obbligo del giudice - Sussistenza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
L'esigenza di assicurare il diritto di difesa dell'imprenditore nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi soddisfatta, avuto riguardo alla struttura sommaria e camerale del procedimento, ogni qualvolta l'imprenditore stesso sia comunque messo in grado di avere piena conoscenza della vicenda giudiziaria e di contraddire le ragioni poste a base dell'istanza di fallimento, mentre è estraneo alla disciplina del procedimento camerale in genere, e specialmente di quello (improntato a particolare speditezza) volto alla dichiarazione di fallimento, l'obbligo del giudice di concedere rinvii su richiesta di parte.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)