Sez. 1, Sentenza n. 6911 del 23/07/1997 (Rv. 506212 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Fase antecedente la dichiarazione di fallimento - Diritto di difesa del fallendo - Limiti - Audizione dinanzi al giudice relatore e non dinanzi al collegio - Legittimità - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, l'esercizio del diritto di difesa del fallendo va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale. Pertanto, non è necessario che l'imprenditore sia solennemente sentito dal tribunale nella sua composizione collegiale, essendo sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti, e degli elementi su cui questa è fondata, compaia davanti al giudice relatore all'uopo designato, e sia posto in grado di svolgere compiutamente la propria difesa, anche con l'assistenza di difensori, ai fini di contestare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)