Sez. 1, Sentenza n. 5220 del 07/03/2007 (Rv. 595777 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Rigetto istanza di fallimento - Reclamo - Instaurazione del contraddittorio - Costituzione all'udienza - Sufficienza - Inesistenza della notifica e contestazione relativa - Irrilevanza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 22 legge fall., la regolare instaurazione del contraddittorio è adeguatamente realizzata con la costituzione del debitore, senza che rilevino nè l'inesistenza della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti il collegio nè il mancato rispetto del termine di notificazione stabilito dal presidente nè il fatto che il debitore si fosse costituito al solo fine di far valere i vizi della convocazione; nei procedimenti camerali, infatti, deve essere assicurato il rispetto del contraddittorio ma non sono predeterminate le forme in cui deve essere instaurato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)