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Sez. 1, Sentenza n. 8339 del 21/04/2005 (Rv. 580951 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Facoltà delle parti di farsi rappresentare - Mandato - Requisiti - Scrittura privata munita di autenticazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580951-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 317 cod. proc.civ., nel prevedere che le parti possono farsi rappresentare in giudizio da persona munita di mandato in calce alla citazione o in atto separato, non richiede che la scrittura privata di conferimento sia munita di autenticazione, requisito che è invece stabilito dall'art. 183 cod. proc. civ. per il procedimento dinanzi al tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)