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Sez. 1, Sentenza n. 10384 del 05/05/2006 (Rv. 590950 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA | - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Facoltà delle parti di farsi rappresentare - Mandato - Potere di controllo formale dell'atto da parte del giudice - Sussistenza - Rilascio del mandato in relazione a un impedimento della parte a comparire personalmente - Potere di controllo da parte del giudice della sussistenza dell'impedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590950-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA

L'articolo 317 del codice di procedura civile, nel prevedere che avanti al giudice di pace la parte possa farsi rappresentare da persona munita di mandato, consente al giudice la verifica formale dell'atto, ma non anche di accertare la presenza dell'eventuale impedimento in vista del quale il mandato è stato eventualmente rilasciato, essendo l'accertamento di un tale limite attinente esclusivamente al rapporto interno fra mandante e mandatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)