Sez. U, Sentenza n. 48 del 08/02/2001 (Rv. 543721 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA | Giudizio dinanzi al Giudice di Pace - Facoltà della parte di farsi rappresentare da un mandatario non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale - Sussistenza - Estensione di tale facoltà al giudizio di cassazione instaurato avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace le parti possono, a norma dell'art. 317 cod. proc. civ., farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, ossia stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale, ma tale facoltà non si estende anche al giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace, atteso che il citato art. 317 è incluso tra le "disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace" e che esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria in materia di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, non può, a norma dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., essere applicato oltre i casi espressamente considerati; ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del giudice di pace da soggetto munito di un mandato non conferente anche il potere rappresentativo sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 317, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 14, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)