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Sez. 1, Sentenza n. 3727 del 27/03/1993 (Rv. 481589 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Ente ospedaliero - Soppressione - Suolo - Espropriazione a favore dell'ente ospedaliero - Prima della riforma sanitaria - Indennità - Stima - Opposizione - Legittimazione passiva - Comune territorialmente competente - Spettanza - Deroga nell'ambito della Regione Puglia - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481589-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione di un suolo espropriato a favore di un ente ospedaliero prima della riforma sanitaria, la legittimazione passiva spetta al comune territorialmente competente, e non alla U.S.L., atteso che l'art. 66, commi secondo e quarto, della legge 23 dicembre 1978 N. 833 individua il comune come successore riguardo ai rapporti obbligatori dei soppressi enti ospedalieri, mentre assegna alla U.S.L. la titolarità dei soli rapporti derivanti dalla "gestione" del servizio sanitario. Tale principio non trova deroga nell'ambito della Regione Puglia, considerato che, nel contesto delle leggi regionali 16 gennaio 1981 n. 8 e 10 giugno 1988 n. 17 il previsto "trasferimento" alle U.S.L. dei rapporti giuridici pregressi, relativi all'attività di assistenza sanatoria, va inteso nel senso chele stesse U.S.L. sono designate come mere affidatarie della gestione dei rapporti suddetti, in nome e per conto del comune.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 16/01/1981 num. 8, Legge Reg. Puglia 10/06/1988 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)