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Sez. 1, Sentenza n. 9842 del 11/11/1996 (Rv. 500470 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione di un suolo destinato ad un ente ospedaliero - Legittimazione passiva - Del Comune - Configurabilità - Dell'U.S.L. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500470-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nel giudizio per la determinazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, così come in quello di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, di un suolo destinato ad essere espropriato in favore di un ente ospedaliero prima della completa attuazione della riforma sanitaria, la legittimazione passiva spetta al comune territorialmente competente, e non alla U.S.L., atteso che l'art. 66, commi secondo e quarto, della legge n. 833 del 1978 individua il comune come successore riguardo ai rapporti obbligatori dei disciolti enti ospedalieri, mentre assegna all'unità sanitaria la titolarità dei soli rapporti derivanti dalla gestione del servizio sanitario. Tale principio non trova deroga nella Regione Puglia, considerato che, nel contesto delle leggi regionali n. 8 del 1981 e n. 17 del 1988, il previsto trasferimento alle U.S.L. dei rapporti giuridici pregressi, relativi all'attività di assistenza sanitaria, va inteso nel senso che le stesse Unità sanitarie sono designate come mere affidatarie della gestione dei rapporti suddetti in nome e per conto del comune.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 16/01/1981 num. 8, Legge Reg. Puglia 10/06/1988 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)