Sez. 1, Sentenza n. 692 del 23/01/1997 (Rv. 501964 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Soppressione di un ente ospedaliero della Regione Basilicata a seguito dell'istituzione del servizio sanitario nazionale - Debiti dell'ospedale per le sue attività istituzionali - Spettanza alla U.S.L. - Esclusione - Onere del comune - Sussistenza.
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
I debiti, contratti da un ente ospedaliero della Regione Basilicata in relazione alle sue attività istituzionali di assistenza sanitaria, gravano, a seguito della soppressione dell'ente medesimo, sul comune territorialmente competente, non sull'Unità Sanitaria Locale, considerato che l'art. 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, contempla il trasferimento di quei rapporti esclusivamente all'ente municipale (senza cioè ulteriori passaggi alla U.S.L.) e che la legge regionale 29 marzo 1980, n. 17, recepisce ed attua il relativo principio, mentre prevede un'apposita gestione di contabilità - stralcio, nell'ambito di ciascuna unità sanitaria (art. 87), al solo fine di disciplinare l'accertamento e l'estinzione dei pregressi rapporti obbligatori (senza incidere sulla loro riferibilità al comune).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Basilicata 29/03/1980 num. 17 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)