Sez. 1, Sentenza n. 6186 del 26/11/1979 (Rv. 402909 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - DISCIPLINA EX RDL N 1639 DEL 1933 - RICORSO CONTRO LA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE - EFFETTI - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA ORDINARIA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - DISCIPLINA EX RDL N 1639 DEL 1933 - RICORSO CONTRO LA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE - EFFETTI - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA ORDINARIA.*
Nel sistema del contenzioso tributario di cui al RDL 7 agosto 1936 n 1639, l'esperimento del ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione, contro la pronuncia resa dalla commissione centrale determina l'improponibilita dell'Azione giudiziaria ordinaria, altrimenti esercitabile in via autonoma rispetto al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, tenuto conto che tale Azione potrebbe sfociare, in Sede di ricorso ai sensi dell'art 360 cod proc civ, in un inammissibile, duplice Sindacato della suprema Corte nella stessa controversia. (V 1609/77, mass n 385317; (V 40/75, mass n 373164).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)