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Sez. 1, Sentenza n. 1609 del 28/04/1977 (Rv. 385317 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - AZIONE PROPOSTA ALL'AGO IN PRIMO GRADO - LIMITI - INIDONEITA DELLA CITAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385317-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - AZIONE PROPOSTA ALL'AGO IN PRIMO GRADO - LIMITI - INIDONEITA DELLA CITAZIONE.*

Sotto il vigore del RDL 7 agosto 1936 n 1639 sul contenzioso tributario, l'inammissibilita del ricorso per Cassazione, proposto ai sensi dell'art 111 della Costituzione avverso decisione definitiva delle commissioni tributarie, per essere stato gia adito il giudice ordinario in primo grado, a norma dell'art 29 del citato decreto, trova fondamento nella necessita di evitare la possibilita di un duplice Sindacato di legittimita nella medesima controversia. Detta inammissibilita, pertanto, va esclusa quando, pur risultando notificato un atto di citazione davanti al giudice di primo grado, possa con certezza negarsi l'idoneita di quell'atto ad instaurare un procedimento (nella specie, perche non seguito da iscrizione a ruolo, in forza di accordo fra le parti per la rinuncia agli effetti della notificazione). (V 40/75, mass n 373164).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)