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Sez. 1, Sentenza n. 40 del 08/01/1975 (Rv. 373164 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI E GIUDIZIO DAVANTI ALL'AGO: RAPPORTI - AUTONOMIA - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI - RAPPORTO CON IL RICORSO PER CASSAZIONE ORDINARIO - ALTERNATIVITA.*
Stato
decisa il 1975-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373164-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI E GIUDIZIO DAVANTI ALL'AGO: RAPPORTI - AUTONOMIA - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI - RAPPORTO CON IL RICORSO PER CASSAZIONE ORDINARIO - ALTERNATIVITA.*

Il giudizio innanzi alle commissioni tributarie e quello innanzi all'autorita giudiziaria ordinaria sono strutturalmente autonomi, si che l'Azione ordinaria non e una prosecuzione, e tanto meno in fase di gravame, di quella innanzi al giudice speciale, consistendo, invero, la detta Azione nella riproposizione ex novo ed in via autonoma della domanda. Rappresenta, invece, una prosecuzione, in grado di impugnazione, del procedimento dinanzi al giudice speciale il ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione; ricorso che, in quanto prosecuzione del procedimento speciale tributario, si pone in rapporto di autonomia rispetto all'Azione innanzi all'autorita giudiziaria in primo grado. Ma, poiche non e ammissibile che la Corte di Cassazione eserciti un duplice Sindacato di legittimita nella stessa controversia, le due forme di tutela non sono cumulabili. (V 1923/72, mass n 359002).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)