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Sez. 1, Sentenza n. 79 del 11/01/1978 (Rv. 389367 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - TRASPORTO INTERNAZIONALE - NOZIONE EX CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO FRA CITTADINI ITALIANI O TRASPORTO ESEGUITO A MEZZO DI NAVE ITALIANA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389367-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - TRASPORTO INTERNAZIONALE - NOZIONE EX CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO FRA CITTADINI ITALIANI O TRASPORTO ESEGUITO A MEZZO DI NAVE ITALIANA - IRRILEVANZA.*

In tema di trasporto marittimo, al fine dell'applicabilita della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 (nella specie, con riguardo ai termini di decadenza di cui all'art 3, per la surrogazione dell'assicuratore nei diritti del destinatario della merce), un trasporto va qualificato come 'internazionalè qualora la relativa polizza di carico sia emessa in uno degli stati contraenti, e la merce debba essere riconsegnata a soggetto straniero, rimanendo irrilevante, al fine indicato, che il contratto sia stipulato fra cittadini italiani, o che il trasporto venga eseguito a mezzo di nave italiana.*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 438, Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)