Sez. 1, Sentenza n. 383 del 17/01/1980 (Rv. 403764 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PRESCRIZIONE - DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 SULLA POLIZZA DI CARICO - APPLICABILITA AI TRASPORTI OGGETTIVAMENTE INTERNAZIONALI - CONDIZIONI - TRASPORTO DALL'ITALIA IN PORTO STRANIERO - POSSESSO LEGITTIMO DELLA POLIZZA DI CARICO DA PARTE DEL RICEVITORE O DESTINATARIO DELLA MERCE DI NAZIONALITA STRANIERA - AZIONE DI RISARCIMENTO CONTRO IL TERZO RESPONSABILE DEL DANNO PROMOSSA DAL RICEVITORE O DALL'ASSICURATORE A LUI SURROGATOSI - DECADENZA EX ART 3 N 6 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES - APPLICABILITA.*
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PRESCRIZIONE - DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 SULLA POLIZZA DI CARICO - APPLICABILITA AI TRASPORTI OGGETTIVAMENTE INTERNAZIONALI - CONDIZIONI - TRASPORTO DALL'ITALIA IN PORTO STRANIERO - POSSESSO LEGITTIMO DELLA POLIZZA DI CARICO DA PARTE DEL RICEVITORE O DESTINATARIO DELLA MERCE DI NAZIONALITA STRANIERA - AZIONE DI RISARCIMENTO CONTRO IL TERZO RESPONSABILE DEL DANNO PROMOSSA DAL RICEVITORE O DALL'ASSICURATORE A LUI SURROGATOSI - DECADENZA EX ART 3 N 6 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES - APPLICABILITA.*
In tema di trasporto marittimo di cose, le Disposizioni della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, sulla polizza di carico resa esecutiva in Italia con il RDL 6 gennaio 1928 n 1958 (convertito nella legge 19 luglio 1929 n 1638), che, come norme speciali, prevalgono su ogni altra norma dell'ordinamento, sono applicabili ai trasporti oggettivamente internazionali (fra porti di diversi stati), e con riguardo ai quali la predetta polizza sia stata emessa in uno degli stati aderenti, sempreche i soggetti interessati ai trasporti stessi siano di nazionalita diversa, ed uno di essi sia di nazionalita straniera. Tale ultimo requisito (cosiddetta internazionalita soggettiva) puo realizzarsi anche in base alla legge di circolazione della polizza di carico, sicche, in ipotesi di trasporto dall'Italia in porto straniero, e di ricevitore o destinatario della merce di nazionalita straniera, che sia nel legittimo possesso del predetto titolo, ancorche in forza di girata in bianco, deve ritenersi che l'Azione risarcitoria contro il terzo responsabile del danno, promossa dal predetto ricevitore, ovvero dall'assicuratore che si surroghi a norma dell'art 1916 cod civ, resti soggetta alla decadenza annuale di cui all'art 3 n 6 della citata convenzione, e non alla prescrizione semestrale di cui allo art 438 cod nav. (V 79/78, mass n 389367).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 438, Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 3, Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 10, Legge 19/07/1929 num. 1638, Regio Decr. Legge 06/01/1928 num. 1958
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)