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Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 06/06/1979 (Rv. 399567 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA - APPLICABILITA DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 SULLA POLIZZA DI CARICO - REQUISITI - POLIZZA DI CARICO EMESSA IN ITALIA PER TRASPORTO DA ESEGUIRSI DA PORTO ITALIANO A PORTO STRANIERO - AZIONE RISARCITORIA CONTRATTUALE CONTRO IL VETTORE ED AZIONE SURROGATORIA DELL'ASSICURATORE - DECADENZA - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - TERMINE SEMESTRALE DI PRESCRIZIONE EX ART 438 COD NAV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399567-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA - APPLICABILITA DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 SULLA POLIZZA DI CARICO - REQUISITI - POLIZZA DI CARICO EMESSA IN ITALIA PER TRASPORTO DA ESEGUIRSI DA PORTO ITALIANO A PORTO STRANIERO - AZIONE RISARCITORIA CONTRATTUALE CONTRO IL VETTORE ED AZIONE SURROGATORIA DELL'ASSICURATORE - DECADENZA - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - TERMINE SEMESTRALE DI PRESCRIZIONE EX ART 438 COD NAV - INAPPLICABILITA.*

In tema di trasporto marittimo di cose, al fine dell'applicabilita della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, resa esecutiva in Italia con RDL 6 gennaio 1928 n 1958, requisiti necessari e sufficienti sono l'emissione della polizza in uno degli stati contraenti e lo svolgimento del trasporto fra porti di nazionalita diversa. Pertanto, in ipotesi di polizza di carico emessa in Italia, in relazione a trasporto da eseguirsi da porto italiano con destinazione a porto straniero, ancorche di stato non aderente alla predetta convenzione (nella specie, Grecia), l'Azione risarcitoria contrattuale, nonche quella dell'assicuratore ex art 1916 cod civ, contro il vettore, per perdita od avaria della merce, e soggetta al termine annuale di decadenza dalla data della consegna (o da quella in cui essa sarebbe dovuta avvenire), ai sensi dell'art 3 n 6 della convenzione medesima, e non al termine semestrale di prescrizione di cui all'art 438 cod nav. (V 79/78, mass n 389367; (V 2164/60; (V 4324/57; (V 2539/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 438, Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 3, Regio Decr. Legge 06/01/1928 num. 1958, Legge 19/07/1929 num. 1638

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)