Sez. 1, Sentenza n. 13998 del 08/11/1999 Ud. (dep. 06/12/1999) Rv. 214824 - 01
REATI MILITARI - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO | Obbligo di motivazione - Necessità - Esclusione.
REATI MILITARI - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO
In tema di reati militari, la richiesta del Comandante di corpo, necessaria ai fini della procedibilità di reati per i quali il codice penale militare di pace stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, è atto formale e irrevocabile, soggettivamente amministrativo e subordinato ai requisiti espressamente richiesti dalla legge penale (forma scritta, sottoscrizione dell'autorità competente; presentazione al P.M. entro un mese dal giorno in cui la detta autorità ebbe notizia del fatto). Pertanto, la richiesta in questione si configura come vero e proprio atto processuale idoneo a rimuovere un limite all'esercizio dell'azione penale, ed è inserita nell'"iter" del processo penale, con la conseguenza che ad esso non è applicabile l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per gli atti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 260 com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)