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Sez. 1, Sentenza n. 9313 del 20/05/1998 Ud. (dep. 12/08/1998) Rv. 211281 - 01

REATI MILITARI - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO | Obbligo di motivazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211281-01

REATI MILITARI - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO

In tema di reati militari, la richiesta del Comandante di corpo, necessaria ai fini della procedibilità di reati per i quali il codice penale militare di pace stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, è subordinata soltanto ai requisiti espressamente richiesti dalla legge penale sostanziale e processuale (sottoscrizione dell'autorità competente; presentazione al P.M. entro un mese dal giorno in cui la detta autorità ebbe notizia del fatto). Pertanto, pur trattandosi di atto soggettivamente amministrativo, in quanto proveniente da un organo della pubblica amministrazione, la richiesta in questione, inserita nell'"iter" del processo penale necessariamente sfociante nella valutazione giurisdizionale non solo della sussistenza e attribuzione del fatto oggetto della richiesta, ma anche della ritualità di tutta la relativa attività procedimentale, non può definirsi come atto oggettivamente amministrativo, bensì come vero e proprio atto processuale, con la conseguenza che ad esso non è applicabile l'obbligo di motivazione imposto dal legislatore per tutti gli atti amministrativi direttamente incidenti su interessi sostanziali del soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)