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Sez. 1, Sentenza n. 728 del 06/12/1996 Ud. (dep. 03/02/1997) Rv. 206665 - 01

REATI MILITARI - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO | Obbligo di motivazione - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206665-01

REATI MILITARI - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO

La richiesta del comandante del corpo, necessaria ai fini della procedibilità di reati per i quali il codice penale militare di pace stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, per essere giuridicamente valida, deve presentare i requisiti prescritti dalla legge processuale e sostanziale, in particolare: presentazione al P.M.; sottoscrizione dell'autorità competente, individuata nel comandante del corpo di appartenenza del militare imputando; rispetto del termine di un mese dal giorno della notizia del fatto da parte dell'autorità richiedente; irrevocabilità della richiesta. Pertanto, pur provenendo da un organo della pubblica amministrazione e, quindi, qualificabile come atto soggettivamente amministrativo, la richiesta in questione, inserendosi nell'"iter" del processo penale, necessariamente sfociante nella valutazione giurisdizionale non solo della sussistenza del fatto oggetto della richiesta, ma anche della ritualità di tutta la relativa attività procedimentale, non può definirsi come atto oggettivamente amministrativo, bensì come vero e proprio atto processuale, con la conseguenza che ad essa non applicabile l'obbligo motivazionale di cui al primo comma dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, imposto dal legislatore per tutti gli atti amministrativi che direttamente possono incidere su un interesse sostanziale del soggetto, ma non su quelli soltanto soggettivamente riferibili alla pubblica amministrazione, la cui specifica regolamentazione è demandata - per gli effetti che producono - a norme di carattere penal-processuale e che, di per sè, non sono produttivi di lesioni della sfera giuridica dell'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 129, Cod. Pen. Mil. Pace art. 260 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 342, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 342, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)