Sez. 5, Sentenza n. 10419 del 14/10/1981 Ud. (dep. 17/11/1981) Rv. 151051 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - LATITANTE - CONSEGNA DELL'ATTO NEL DOMICILIO ELETTO - LEGITTIMITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - LATITANTE - CONSEGNA DELL'ATTO NEL DOMICILIO ELETTO - LEGITTIMITÀ.*
A norma dell'art. 173 cod. proc. pen., le notificazioni allo imputato latitante o evaso si effettuano mediante deposito dell'atto in cancelleria e relativo avviso al difensore, ma in via alternativa è valida la notificazione mediante consegna dell'atto al domicilio ritualmente eletto dall'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)