Sez. 6, Sentenza n. 15329 del 15/05/1990 Ud. (dep. 21/11/1990) Rv. 185934 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - LATITANTE - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO LATITANTE - DEPOSITO DELL'ATTO IN CANCELLERIA - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO ELETTO - VALIDITÀ IN VIA ALTERNATIVA - FATTISPECIE: RIGETTO DI RICORSO AVVERSO NOTIFICA IN CANCELLERIA ANZICHÉ AL DOMICILIO ELETTO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - LATITANTE - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO LATITANTE - DEPOSITO DELL'ATTO IN CANCELLERIA - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO ELETTO - VALIDITÀ IN VIA ALTERNATIVA - FATTISPECIE: RIGETTO DI RICORSO AVVERSO NOTIFICA IN CANCELLERIA ANZICHÉ AL DOMICILIO ELETTO.*
Le notificazioni all'imputato latitante devono avvenire, per legge, mediante deposito dell'atto in cancelleria con avviso al difensore, tale Forma di notificazione non ammette equipollenti, salvo i casi della consegna dell'atto a mani dell'imputato. Solo in via alternativa è valida la notificazione al domicilio ritualmente eletto dall'imputato. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso la suprema Corte ha osservato che correttamente la Corte di merito aveva respinto le deduzioni relative alla notifica in cancelleria del decreto di citazione a giudizio anziché al domicilio eletto). (Conf mass n 151051; (Conf mass n 143618).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)