diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6385 del 22/12/1988 Cc. (dep. 13/06/1989) Rv. 181533 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - IMPUTATO IRREPERIBILE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - VALIDITÀ - AL DOMICILIO ELETTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181533-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - IMPUTATO IRREPERIBILE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - VALIDITÀ - AL DOMICILIO ELETTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di notificazioni da eseguire con il rito degli irreperibili, la notificazione presso il domicilio eletto si pone solo come formalità alternativa rispetto a quella del deposito in cancelleria con avviso al difensore, secondo il rito contemplato dall'art. 170, primo capoverso, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 173 stesso codice. (Conf mass n 151051; (Conf mass n 143618).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)