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Sez. 2, Sentenza n. 866 del 12/02/1981 (Rv. 411363 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - IN GENERE - AZIONE DI DIVISIONE EREDITARIA ED AZIONE DI REINTEGRAZIONE - DIFFERENZE - INCLUSIONE IMPLICITA DELLA SECONDA NELLA PRIMA - INSUSSISTENZA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411363-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - IN GENERE - AZIONE DI DIVISIONE EREDITARIA ED AZIONE DI REINTEGRAZIONE - DIFFERENZE - INCLUSIONE IMPLICITA DELLA SECONDA NELLA PRIMA - INSUSSISTENZA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*

L'Azione di divisione ereditaria e quella di reintegrazione di quota legittima presentano una netta differenza sostanziale, perche l'Esercizio della prima ha come condizione imprescindibile l'esistenza di quella comunione tra gli aventi diritto alla eredita, la quale non sussiste nella situazione tutelabile con l'Azione di reintegrazione di legittima. Pertanto la domanda di reintegrazione della quota di riserva non puo ritenersi implicitamente contenuta in quella di divisione e di conseguenza non e proponibile per la prima volta nel giudizio di appello, trattandosi di domanda nuova, per diversita di causa petendi e di petitum rispetto a quella di divisione che sia stata inizialmente proposta. (Conf 543/70, mass n 345608; (Conf 1443/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)