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Sez. 2, Sentenza n. 3821 del 29/03/2000 (Rv. 535147 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE | Beni donati al coerede con atto di alienazione simulato - Domanda di collazione nel giudizio di divisione ereditaria - Proposizione implicita della domanda di reintegrazione della legittima - Esclusione - Proposizione cumulativa delle due domande - Ammissibilità - Proposizione della domanda di riduzione per la prima volta in appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535147-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE

L'azione di divisione e quella di riduzione sono nettamente distinte ed autonome (per oggetto e causa petendi, presupponendo la prima l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere; ed essendo la seconda diretta al soddisfacimento dei diritti del legittimario indipendentemente dalla divisione. Ne consegue che la domanda di reintegra della quota di riserva non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di divisione ed è preclusa, perché nuova, la sua proposizione per la prima volta in appello, pur essendo consentito al legittimario leso di chiedere cumulativamente nello stesso giudizio, sia la riduzione che la divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)