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Sez. 3, Sentenza n. 6841 del 19/06/1993 (Rv. 482827 - 01)

Trasporti - Marittimi ed aerei - Trasporto aereo - Di cose - Responsabilità del vettore - In genere | Trasporto aereo internazionale di merci - Merce giunta allo scalo - Mancata consegna al destinatario - Azione di quest'ultimo per la mancata consegna - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1993-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482827-01

Trasporti - Marittimi ed aerei - Trasporto aereo - Di cose - Responsabilità del vettore - In genere

L'esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell'attività di trasferimento della merce da luogo e a luogo, ma comprende altresì l'adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, con la conseguenza che sussiste, a carico del vettore - il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate - l'obbligo di conservarle e custodirle fino alla loro consegna al destinatario e la relativa responsabilità "ex recepto": in particolare in tema di trasporto aereo internazionale di merci, la custodia cui il vettore provvede, dopo che la merce è giunta allo scalo, costituisce un accessorio delle obbligazioni inerenti al contratto di trasporto aereo, che viene definitivamente adempiuto con la consegna al destinatario, sicché l'azione di quest'ultimo (e dell'assicuratore in via di surrogazione) proponibile in caso di mancata consegna è soggetta alla disciplina propria del contratto di trasporto, non di quello di deposito, anche se la perdita si verifica nella fase di quella custodia finalizzata alla consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1687, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Navig. art. 951, Tratt. Internaz. 12/10/1929 num. 18, Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)