Sez. 3, Sentenza n. 18074 del 26/11/2003 (Rv. 568488 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA | Obbligo - Art. 18, primo e secondo comma, della Convenzione di Varsavia 12 Ottobre 1829 - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Estinzione.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA
In tema di trasporto aereo, ai sensi dell'articolo 18, primo e secondo comma, della Convenzione di Varsavia 12 ottobre 1929 (resa esecutiva in Italia con legge n. 841 del 1932 e in questa parte non modificata dal Protocollo dell'Aia 28 settembre 1955, reso esecutivo in Italia con legge n. 1832 del 1962) il vettore risponde della perdita della merce trasportata avvenuta durante il trasporto aereo, e cioè nel periodo di tempo durante il quale la merce si trova nella sua custodia, in un aeroporto o a bordo di un aeromobile o in qualsiasi luogo in caso di atterraggio fuori di aeroporto; non anche della perdita avvenuta successivamente alla detta fase del trasporto (che - come dalla Convenzione medesima indicato - si svolge appunto fin quando la merce sia nella custodia ("sous la garde") del vettore aereo e si esaurisce nel momento in cui, con la stipulazione del contratto di deposito presso un terzo delle merci sbarcate, la custodia si trasferisce dal vettore al depositario), ipotesi dalla detta Convenzione invero non regolata.
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST., Legge 03/12/1962 num. 1832 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)