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Sez. 1, Sentenza n. 10913 del 02/11/1998 (Rv. 520266 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Riguardo all'ammissione di mezzi istruttori ed alla valutazione di documenti - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Operatività - Indicazione delle circostanze oggetto della prova e del contenuto del documento - Necessità.
Stato
decisa il 1998-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520266-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Chi denunci, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento, ha l'onere di indicare, specificamente, le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato dal giudice di merito, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)