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Sez. L, Sentenza n. 9554 del 13/07/2001 (Rv. 548151 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Riguardo alla mancata valutazione di una prova documentale da parte del giudice del merito - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Operatività - Indicazione del contenuto del documento - Necessità.
Stato
decisa il 2001-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548151-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Chi denunci, in sede di legittimità, la mancata valutazione di una prova documentale da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare specificamente il contenuto del documento al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)