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Sez. L, Sentenza n. 8847 del 22/07/1992 (Rv. 478309 - 01)

Società - Di capitali - Società cooperative - In genere (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata) | Cooperative di produzione e lavoro - Controversie relative alle prestazioni di un socio rese secondo il patto sociale e per le finalità istituzionali della società - Devoluzione ad un collegio di probiviri in via di arbitrato rituale - Ammissibilità - Ostacoli normativi in materia di lavoro - Insussistenza - Inserimento del collegio nell'organizzazione sociale - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1992-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478309-01

Società - Di capitali - Società cooperative - In genere (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata)

La possibilità di devolvere ad un collegio di probiviri, in via di arbitrato rituale, la decisione delle controversie relative alle prestazioni di un socio di cooperativa di produzione e lavoro, rese in conformità alle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, non incontra alcun ostacolo normativo, atteso che con riguardo alle prestazioni predette non è configurabile non solo un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, ma nemmeno un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.; né la validità ed operatività della clausola prevedente l'arbitrato restano escluse dalla circostanza che detto collegio sia inserito nell'organizzazione sociale, ove non siano dedotte situazioni "a priori" incompatibili con l'imparzialità dei probiviri o concrete conflittualità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)