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Sez. 1, Sentenza n. 1111 del 04/02/1998 (Rv. 512195 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Società cooperativa - Controversie insorte tra società e singolo socio - Deferimento della controversia ai probiviri per effetto di clausola compromissoria contenuta nello statuto - Mancata attivazione della società, per la costituzione del collegio dei probiviri e concomitante invito al socio "a presentare le sue istanze nelle sedi competenti" - Rinuncia tacita ad avvalersi della clausola compromissoria da parte della società - Configurabilità - Successiva eccezione di incompetenza sollevata dinanzi all'AGO adita dal socio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512195-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

La mancata attivazione da parte dei competenti organi di una società cooperativa per la tempestiva costituzione del collegio arbitrale dei probiviri onde dirimere una controversia insorta tra un socio e la società stessa (giusta previsione della norma statutaria disciplinante l'obbligo di compromissione in arbitri delle questioni insorte tra soci e società), unitamente all'invito rivolto al socio di "presentare le sue istanze nelle sedi competenti onde invocare i rimedi di legge", integra gli estremi della rinuncia dell'ente ad avvalersi della norma statutaria relativa all'operatività del detto collegio arbitrale (non essendo, nella specie, applicabile il disposto di cui all'art. 810 cod. proc. civ., che prevede la diversa ipotesi di nomina degli arbitri rimessa ad un terzo e non, come nella specie, alla assemblea della stessa società) e fa risorgere il potere delle parti di rivolgersi all'A.g.o. per richiedere una pronuncia sulla controversia, con conseguente inammissibilità delle eventuale eccezione di incompetenza del giudice ordinario (proposta, dinanzi a quest'ultimo, dalla società) per essere la controversia rimessa alla cognizione dei probiviri in qualità di arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)