Sez. L - , Sentenza n. 24673 del 02/12/2016 (Rv. 641897 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Dipendenti in servizio al 31 dicembre 1995 - Indennità di buonuscita - Base di calcolo - Introduzione di nuovi elementi retributivi da parte della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
In tema di indennità di buonuscita per i pubblici dipendenti già assunti alla data del 31 dicembre 1995, alla contrattazione collettiva è demandata solo la definizione delle modalità applicative della normativa concernente il trattamento di fine rapporto, mentre la "nuova regolamentazione contrattuale della materia", destinata a superare la previgente disciplina ex art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, trasfuso nell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferita ad un intervento complessivo di modifica del quadro normativo e non a meri interventi specifici su taluni punti, sicché, attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale nel cui ambito rientra tale indennità, in difetto di specifiche disposizioni è preclusa all'autonomia collettiva l'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella relativa base di calcolo. (Nella specie, per un dirigente veterinario alle dipendenze del Ministero della salute, in servizio al 31 dicembre 1995, è stata esclusa la computabilità dell’indennità di specificità medica di cui all’art. 8 del c.c.n.l. integrativo del 30 settembre 1997 per la dirigenza comparto ministeri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 72 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 30/09/1997 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)