Sez. 6 - L, Ordinanza n. 709 del 18/01/2012 (Rv. 620115 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Dipendenti in servizio al 31 dicembre 1995 - Indennità di buonuscita - Base di calcolo - Introduzione di nuovi elementi retributivi da parte della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie concernente la retribuzione di posizione del personale universitario.
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
In tema di trattamento di fine servizio per i pubblici dipendenti già assunti alla data del 31 dicembre 1995, è demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione delle modalità applicative della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto (art. 2, comma 7, della legge n. 335 del 1995) e la "nuova regolamentazione contrattuale della materia", destinata a superare la previgente disciplina ex art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, ora trasfuso nell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferita ad un intervento complessivo di modifica del quadro normativo e non a meri interventi specifici su taluni punti, quale l'inclusione di voci retributive nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Pertanto, attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, in difetto di specifiche disposizioni, all'autonomia collettiva è preclusa l'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella relativa base di calcolo. (Nella specie, per un dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 1995, è stata esclusa la computabilità della retribuzione di posizione di cui al c.c.n.l. 2002/2005 del comparto università).
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 72 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 27/01/2005, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)