Sez. 1, Ordinanza n. 20436 del 23/09/2009 (Rv. 610035 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI | Esercizio della professione forense - Iscrizione nell'albo professionale ex artt. 24 e segg. del r.d.l. n. 1578 del 1933 - Natura costitutiva - Configurabilità - Conseguenze - Praticante procuratore - Attività indicata nell'art. 8 del r.d.l. cit. - Limitazione - Sottoscrizione di atto introduttivo del giudizio di impugnazione - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI
L'iscrizione nell'albo professionale di cui agli artt. 24 e segg. del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ha natura costitutiva ai fini dell'esercizio della libera professione forense davanti ai tribunali o alle corti di appello, con la conseguenza che, nella vigenza della citata normativa, l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore, non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere soltanto l'attività indicata nell'art. 8 del del r.d.l. cit., è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)