Sez. 3, Sentenza n. 7231 del 20/05/1988 Ud. (dep. 23/06/1988) Rv. 178699 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DI SANATORIA - MANCATA INDICAZIONE NEL DOCUMENTO CHE TRATTASI DI CONCESSIONE IN SANATORIA - MANCATA ATTESTAZIONE DELLO ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E DELLE ALTRE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 13 LEGGE N. 47 DEL 1985 - IRRILEVANZA AI FINI DELLA ESTINZIONE DEL REATO.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DI SANATORIA - MANCATA INDICAZIONE NEL DOCUMENTO CHE TRATTASI DI CONCESSIONE IN SANATORIA - MANCATA ATTESTAZIONE DELLO ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E DELLE ALTRE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 13 LEGGE N. 47 DEL 1985 - IRRILEVANZA AI FINI DELLA ESTINZIONE DEL REATO.*
Nel caso di rilascio di provvedimento di sanatoria delle opere abusive, i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti sono estinti a norma dell'art. 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47, né rileva che nel documento manchi la indicazione che si tratta di concessione in sanatoria - nella specie si è parlato di autorizzazione - ovvero l'attestazione dell'accertamento di conformità e delle altre condizioni previste dall'art. 13 stessa legge, in quanto l'Estinzione del reato non deriva dalla legittimità e congruità di tale concessione, ma dal rilascio della stessa. (Conf mass n 176642; (Conf mass n 176936).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)