Sez. 3, Sentenza n. 11349 del 03/03/1987 Ud. (dep. 04/11/1987) Rv. 176936 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA - POTERI DEL GIUDICE PENALE - LIMITI - FATTISPECIE: VERSAMENTO DELL'OBLAZIONE.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA - POTERI DEL GIUDICE PENALE - LIMITI - FATTISPECIE: VERSAMENTO DELL'OBLAZIONE.*
La sanatoria concessa ex art. 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (cosiddetto condono edilizio) è causa estintiva del reato. La parte amministrativa conseguente alla sanatoria è di Competenza della autorità comunale e pertanto l'organo giudiziario adito deve accertare l'esistenza dell'atto di sanatoria senza poter indagare sulle condizioni poste dalla amministrazione. (fattispecie relativa ad annullamento di decisione che aveva ritenuto l'applicabilità della causa di Estinzione solo in caso di versamento dell'oblazione di cui all'art. 13 legge citata).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)